Sez. 2, Sentenza n. 2816 del 16/07/1976 (Rv. 381560 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELLA AZIONE - SPECIFICAZIONE - IRRILEVANZA - FASE DI MERITO - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - LIMITI - INDICAZIONE DELLA PROPRIETA DEL BENE - RICHIESTA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CARATTERE PETITORIO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DELLA NATURA DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - NATURA POSSESSORIA O PETITORIA DELLA AZIONE - SPECIFICAZIONE - IRRILEVANZA - FASE DI MERITO - MODIFICAZIONE DELLA DOMANDA - LIMITI - INDICAZIONE DELLA PROPRIETA DEL BENE - RICHIESTA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CARATTERE PETITORIO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - QUALIFICAZIONE DELLA NATURA DELL'AZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Chi agisce in denuncia di nuova opera non e tenuto a precisare gia nella prima fase del giudizio se intende agire in via petitoria o possessoria, ovvero in entrambe cumulativamente od alternativamente, occorrendo tale precisazione soltanto nella seconda fase del giudizio, nella quale si deve giudicare in ordine all'esistenza della posizione giuridica fatta valere. Pertanto, salvo che l'attore abbia manifestato inequivocabilmente nella prima fase l'intenzione di agire solo come proprietario o solo come possessore (nel qual caso vige il principio dell'immutabilita della domanda), gli e consentito di precisare o modificare la domanda nella seconda fase. A tal fine, non e sufficiente, a qualificare come petitoria la domanda sin dalla fase cautelare, la circostanza che il ricorrente si dichiari proprietario della cosa, a tutela della quale chiede la misura protettiva, ben potendo il titolo di proprieta essere richiamato ad colorandam possessionem, e, parimenti, equivoca deve ritenersi la circostanza che egli indichi come necessario rimedio la riduzione in pristino. In ogni caso, l'individuazione della natura dell'Azione e compito proprio del giudice del merito, le cui conclusioni interpretative fanno stato nel giudizio di legittimita quando non risulta siano affette da errori di diritto o da vizi logici. (V 3965/74, mass n 372539; (V 2424/74, mass n 370820; (V 597/74, mass n 368385; (V 2635/70, mass n 349043; (V 3752/68, mass n 337119).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)