Sez. L, Sentenza n. 2803 del 24/02/2003 (Rv. 560693 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Insegnanti di religione - Nomina - Attestazione di idoneità da parte dell'autorità ecclesiastica - Necessità - Sopravvenuta revoca dell'idoneità - Conseguenze - Impossibilità giuridica della prestazione - Risoluzione del rapporto ex art. 1463 cod. civ. - Sussistenza - Norme in tema di licenziamento e di tutela delle lavoratrici madri - Applicabilità - Esclusione - Eccezione di illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 4, 7, 35, 97, Cost. - Manifesta infondatezza - Richiamo delle sentenze della Corte Costituzionale n. 343 e n. 390 del 1999, n. 195 del 1972 e n. 30 del 1971.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 7, 35 e 97 Cost. - degli artt. 5, primo comma, e sesto, legge n. 824 del 1930, della legge n. 121 del 1985, laddove dà esecuzione all'art. 9, numero 2, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense, e dell'art. 309, comma secondo, D.Lgs. n. 297 del 1994, nella parte in cui, prevedendo che la nomina degli insegnanti di religione deve essere effettuata in favore di coloro che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, designati d'intesa con essa dall'autorità scolastica, con incarico annuale, che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, fanno sì che la sopravvenuta revoca dell'idoneità all'insegnamento determini l'impossibilità giuridica della prestazione e la risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 1463, cod. civ., integrando in tal modo una fattispecie non riconducibile al licenziamento, neppure qualora detta revoca sia disposta per essere l'insegnante nubile ed in stato di gravidanza, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2, legge n. 1204 del 1971, in tema di tutela delle lavoratrici madri. Infatti, per le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 390 e n. 343 del 1999, nonché - quanto all'art. 7, Cost. - nelle sentenze n. 195 del 1972 e n. 30 del 1971, il peculiare stato giuridico degli insegnanti di religione non è in contrasto con i succitati parametri costituzionali e, conseguentemente, non possono ritenersi in contrasto con tali parametri le conseguenze giuridiche che dalle peculiarità di tale "status" lavorativo discendono.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 7, Costituzione art. 35, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 05/06/1930 num. 824 art. 5 CORTE COST., Legge 05/06/1930 num. 824 art. 6 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 2 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)