Sez. L, Sentenza n. 2243 del 04/02/2005 (Rv. 579428 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO | Idoneità all'insegnamento - Modalità di espletamento - Competenza - Ordinario diocesano - Autorità scolastica - Adesione alle indicazioni dell'autorità ecclesiastica - Necessità - Docente - Spazi di tutelabilità - Ambito - Limiti.
ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO
In tema di rapporto lavorativo dei docenti di religione cattolica presso la scuola pubblica - alla stregua degli artt. 5, comma primo, della legge 5 giugno 1930, n. 824, 5 della legge 25 marzo 1985, n. 121, protocollo addizionale, del d.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751, dell'art. 309, comma secondo, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 - sono di esclusiva competenza dell'ordinario diocesano, non solo il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento (presupposto condizionante l'instaurazione del suddetto rapporto con il Ministero dell' Istruzione) ed il potere di una sua revoca, ma anche la scelta delle concrete modalità dell'espletamento dell'attività didattica che, senza incidere sull'organizzazione della scuola pubblica, risultino volte alla migliore funzionalità dell'insegnamento stesso. Ne consegue che, a fronte dell'esercizio di tali poteri discrezionali da parte dell'autorità ecclesiastica, quella scolastica è tenuta ad aderire alle indicazioni dell'ordinario diocesano dirette a privilegiare esigenze di "continuità didattica" o ad agevolare una opportuna mobilità del personale in relazione ad "una flessibilità degli organici", in connessione con la particolarità di un insegnamento caratterizzato da un regime di "facoltatività soggettiva" (stante il cosiddetto "stato di non obbligo", in ragione della possibilità di rifiuto da parte dell'allievo dell'insegnamento cattolico), prospettandosi, quindi, spazi di tutelabilità della posizione del docente a seguito di intervento del giudice ordinario solo in presenza di condotte che vengano a ledere valori e principi di natura costituzionale, arrecando ingiusti danni al docente.
Riferimenti normativi: Legge 05/06/1930 num. 824 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 5, DPR 16/12/1985 num. 751 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)