Sez. L, Sentenza n. 1525 del 27/02/1990 (Rv. 465583 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO - ART. 1 DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ DI LAVORO - PORTATA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER GLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - DI LAVORO - ART. 1 DELLA LEGGE N. 222 DEL 1984 - RIFERIMENTO ALLA CAPACITÀ DI LAVORO - PORTATA.*
L'art. 1 della legge n. 222 del 1984, ancorando l'Invalidità pensionabile non più alla capacità di guadagno, ma a quella di lavoro valutata con riferimento alle occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato, mentre nega rilievo a fattori socio- economici, non esclude che tale valutazione attenga anche a qualità e condizioni personali e soggettive dell'assicurato, cui rimane, pertanto, conferita una tutela manifestamente non in contrasto con gli artt. 38, 32, 2, 3 e 10 della Costituzione. (V 3070/87, mass n 452171; (V 1605/87, mass n 451016).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)