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Sez. L, Sentenza n. 1605 del 13/02/1987 (Rv. 451016 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CAPACITÀ DI LAVORO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451016-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - CAPACITÀ DI GUADAGNO - CAPACITÀ DI LAVORO EX LEGGE N. 222 DEL 1984 - DISTINZIONE.*

Al fine di accertare i presupposti per l'attribuzione dell'assegno di Invalidità a carico dell'INPS previsto dalla legge n. 222 del 1984, occorre aver riguardo unicamente alla capacità di lavoro del dipendente assicurato, che rappresenta un concetto più restrittivo della capacità di guadagno rilevante ai fini della pensione di Invalidità in quanto quest'ultima comporta la valutazione anche dei fattori socio-economici, che sono invece esclusi dalla prima.*

Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)