diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 665 del 18/03/1970 Ud. (dep. 23/01/1971) Rv. 116334 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATI GIUDICANDI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - RILEVABILITA - CONDIZIONI - PENA - DETERMINAZIONE.*
Stato
decisa il 1970-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116334-01

REATO - REATO CONTINUATO - REATO GIUDICATO ED ALTRO REATO - REATI GIUDICANDI IN PROCEDIMENTI DIVERSI - VINCOLO DELLA CONTINUAZIONE - RILEVABILITA - CONDIZIONI - PENA - DETERMINAZIONE.*

La rilevabilita della sussistenza del vincolo della continuazione tra reati oggetto di diversi procedimenti e condizionata a ben precisi presupposti, sia nel caso che i procedimenti siano ancora in corso di svolgimento (e in tale ipotesi e possibile la riunione purche i procedimenti si trovino nello stesso stadio processuale, e il giudice la ordina con criterio del tutto discrezionale, sempre che ne ritenga l'opportunita, ai fini di una piu spedita definizione dei procedimenti in corso), sia nel caso di fatti che vengono giudicati dopo che sia intervenuta sentenza irrevocabile per altri fatti ai quali siano legati dal vincolo di un disegno criminoso unitario. In questo secondo caso e indifferente che i fatti giudicati prima siano stati commessi anteriormente o posteriormente a quelli che vengono giudicati dopò ma non puo, ovviamente, venire modificata la sanzione gia applicata con la decisione passata in giudicato. Di conseguenza, poiche in tema di reato continuato la pena base, sulla quale dovranno essere apportati gli aumenti di legge, dev'essere determinata per la piu grave delle violazioni, la pena per il reato oggetto del giudizio ancora in corso puo essere individuata mediante l'inasprimento della pena inflitta con la sentenza passata in giudicato, soltanto se il reato da giudicare sia meno gravè altrimenti una nuova valutazione dei fatti gia giudicati e una nuova Determinazione della pena base troverebbe insormontabile ostacolo nell'intangibilita della res judicata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)