Sez. 2, Sentenza n. 985 del 12/05/1967 (Rv. 327262 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE.*
Il principio del doppio grado di giurisdizione non importa la necessita che la causa venga decisa due volte da magistrati diversi, ma e egualmente soddisfatto quando la controversia sia stata sottoposta all'esame successivo del giudice di primo grado e di quello dell'impugnazione. (Conf 604'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)