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Sez. 2, Sentenza n. 985 del 12/05/1967 (Rv. 327262 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327262-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - NOZIONE.*

Il principio del doppio grado di giurisdizione non importa la necessita che la causa venga decisa due volte da magistrati diversi, ma e egualmente soddisfatto quando la controversia sia stata sottoposta all'esame successivo del giudice di primo grado e di quello dell'impugnazione. (Conf 604'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)