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Sez. 1, Sentenza n. 276 del 05/02/1971 (Rv. 349744 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PRINCIPIO - EFFETTI - CONCRETA DECISIONE DI DUE DIVERSI GIUDICI - NECESSITA - ESCLUSIONE - POSSIBILE COGNIZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1971-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349744-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - PRINCIPIO - EFFETTI - CONCRETA DECISIONE DI DUE DIVERSI GIUDICI - NECESSITA - ESCLUSIONE - POSSIBILE COGNIZIONE - SUFFICIENZA.*

Il principio del doppio grado di giurisdizione non importa la necessita che la causa, e le singole questioni che ne sono oggetto, vengano in concreto decise due volte da giudici diversi, ma e egualmente soddisfatto sempre che sulla questione successivamente esaminata dal giudice dell'impugnazione, sia stata possibile la cognizione da parte del primo giudice. (Conf 2052'68, mass n 334172' 985'67, mass n 327262).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)