Sez. 6, Sentenza n. 39087 del 03/10/2001 Ud. (dep. 03/11/2001) Rv. 220267 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Apparecchiature di autodiagnosi messe a disposizione del pubblico in farmacia - Compimento di attività materiali per il funzionamento dello strumento da parte del farmacista - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE
Non integra il reato di esercizio abusivo della professione di biologo la condotta di chi, avendo messo a disposizione del pubblico un apparecchio per autodiagnosi, esegua in luogo dell'interessato quelle operazioni materiali necessarie per il funzionamento dello strumento, in quanto in ogni caso l'acquisizione e la valutazione dei dati e la conseguente formulazione della diagnosi avvengono attraverso procedure informatiche che prescindono da qualsiasi intervento umano. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che non commette il reato di cui all'art. 348 cod. pen. l'addetto alla farmacia che, assistendo un cliente, compie gli atti materiali di prelievo di una goccia di sangue, confezionamento del "vetrino" ed inserimento nella macchina per l'esame dell'ematocrito, glicemia, colesterolemia e trigliceridi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)