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Sez. 6, Sentenza n. 1632 del 06/12/1996 Ud. (dep. 21/02/1997) Rv. 208184 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE | Prelievo ematico praticato da biologo a fini di analisi - Pertinenza all'ambito di attività consentite ai biologi - Esclusione - Configurabilità del reato di esercizio abusivo di una professione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208184-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE

Commette il reato di esercizio abusivo della professione medica (o paramedica) il biologo che, sia pure preposto a un laboratorio di analisi, effettui un prelievo di sangue venoso a fini di analisi. Tale intervento, pur se appartenente alla ordinaria amministrazione nella pratica medica, ove non eseguito da soggetti professionalmente preparati e secondo precise tecniche e metodologie, è idoneo a ledere l'integrità fisica o addirittura a mettere a repentaglio la salute della persona su cui esso si compie, ed è di esclusiva pertinenza della professione medica o di quelle professioni paramediche, come quelle esercitate dagli infermieri professionali o dalle ostetriche, per le quali la relativa abilitazione deriva da specifiche previsioni di legge. D'altro canto, se è vero che l'art. 3, comma secondo, della legge 24 maggio 1967, n. 396, recante "Ordinamento della professione di biologo", consente ai biologi iscritti nell'albo attività ulteriori rispetto a quelle tipicamente elencate nel comma primo di detto articolo, tale disposizione prevede espressamente anche che simili ulteriori attività siano attribuite alla competenza dei biologi da leggi o regolamenti, e nessuna fonte normativa, primaria o regolamentare, abilita i biologi ad effettuare prelievi di sangue finalizzati all'analisi. (Vedi Corte Cost., Sent. n. 54 del 1986; Corte Cost., Sent. n. 29 del 1990; Corte Cost., Sent. n. 194 del 1996; Corte Cost., Sent. n. 238 del 1996).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 348 CORTE COST., Legge 24/05/1967 num. 396 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 100, DPR 14/03/1974 num. 225, DPR 07/03/1975 num. 163

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)