Sez. 6, Sentenza n. 1136 del 19/11/1973 Ud. (dep. 07/02/1974) Rv. 126115 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - NOZIONE DI SIGILLO.*
Ai fini dell'art 349 cod pen, per sigillo deve intendersi qualsiasi dispositivo o congegno applicato dalla pubblica autorita su una cosa al fine di assicurarne la conservazione e la identita; esso, quindi, puo essere costituito sia da un bollo o da un timbro applicato con ceralacca o su piombo, sia da strisce di carta incollata con la firma dei pubblici ufficiali procedenti, perche anche tali strisce rappresentano un segno, visibile e tangibile, attraverso il quale si manifesta la volonta della pubblica autorita di tutelare cose di cui interessa conservare la identita oltre che la consistenza oggettiva.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)