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Sez. 6, Sentenza n. 9723 del 07/05/1982 Ud. (dep. 21/10/1982) Rv. 155727 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - DISTRUZIONE DEL SIGILLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ELUSIONE DEL VINCOLO DI IMMODIFICABILITÀ DELLA COSA - SUFFICIENZA - NOZIONE DI SIGILLO - FATTISPECIE: VIOLAZIONE DEI SIGILLI APPOSTI AD UN CANTIERE EDILE.*
Stato
decisa il 1982-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155727-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE - DISTRUZIONE DEL SIGILLO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - ELUSIONE DEL VINCOLO DI IMMODIFICABILITÀ DELLA COSA - SUFFICIENZA - NOZIONE DI SIGILLO - FATTISPECIE: VIOLAZIONE DEI SIGILLI APPOSTI AD UN CANTIERE EDILE.*

Costituisce reato di violazione dei sigilli qualunque condotta, anche non determinante ma distruzione dei sigilli o dei suoi equivalenti, volta a frustrare l'Assicurazione della cosa per le finalità di pubblici interessi e ad eludere il vincolo di immodificabilità, imposto dal sequestro. Il sigillo infatti non è il mezzo con il quale si assicura materialmente l'intangibilità della cosa, ma è uno strumento simbolico attraverso cui si manifesta la volontà dello stato diretta ad assicurare beni mobili od immobili contro ogni atto di disposizione o di manomissione da parte di persone non autorizzate. Non può pertanto ritenersi essenziale che le modalità di apposizione dei sigilli medesimi siano tali da precludere in modo assoluto la modificazione di quella cosa che, attraverso la materializzata manifestazione di volontà, si vuole rendere intangibile. (nella specie è stato ritenuto che integri gli estremi del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., la prosecuzione dei lavori in un fabbricato in costruzione, a cui siano stati apposti i sigilli mediante tavole a Croce sistemate su ampie aperture, attraverso le quali sia egualmente possibile accedere all'interno dell'immobile). (V mass n 126115; (Conf mass n 150826; (Conf mass n 150823; (Conf mass n 150201; (Conf mass n 148942; (Conf mass n 147525).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)