Sez. 2, Sentenza n. 9567 del 09/09/1999 (Rv. 529786 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Inalterati - Diversa prospettazione della formazione della causa petendi, non implicante nuove indagini - Domanda nuova - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Non costituisce domanda nuova in appello quella mediante la quale una parte, fermi "petitum" e causa "petendi" del primo grado, modifichi la prospettazione delle modalità di formazione di quest'ultima avvalendosi di documenti già prodotti (nella specie la domanda era fondata su un regolamento condominiale contrattuale, formato tramite rappresentante; avendo il giudice di primo grado ravvisato il difetto di forma della rappresentanza, in secondo grado, in base ad un documento già prodotto nel precedente grado, l'appellante rilevava la ratifica del "dominus").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)