Sez. 1, Sentenza n. 8580 del 28/08/1998 (Rv. 518464 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Modificazione del fatto costitutivo della pretesa - Alterante i termini della controversia - Inammissibilità - Fattispecie in tema di domanda, in primo grado, di risarcimento per la mancata notifica del decreto di espropriazione e di deduzione, in appello, di mancata sottoposizione a controlli.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
Costituisce domanda nuova, improponibile in appello, la deduzione di una nuova causa petendi, la quale comporti, attraverso la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche, il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia (nella specie, si è ritenuto che introducesse una modifica non consentita della domanda di risarcimento del danno proposta dal proprietario e fondata sulla omessa notifica del decreto di esproprio, il motivo di gravame concernente l'omessa sottoposizione del decreto ai controlli amministrativi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)