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Sez. L, Sentenza n. 2114 del 22/02/1993 (Rv. 481032 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso | Inclusione nella retribuzione computabile nel trattamento di fine rapporto - Mancanza della corrispettiva prestazione lavorativa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481032-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di preavviso

L'indennità sostitutiva del preavviso rientra nella retribuzione computabile, ai sensi dell'art. 2120 cod. civ. (nel testo di cui alla legge n. 297 del 1982), ai fini del trattamento di fine rapporto, trattandosi di somma corrisposta in dipendenza del rapporto di lavoro per effetto di vicenda attinente all'aspetto istituzionale del rapporto stesso, mentre - a fronte della sua derivazione causale da tale rapporto - è irrilevante che essa non costituisca corrispettivo di un'effettiva prestazione di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)