Sez. L, Sentenza n. 4463 del 13/05/1996 (Rv. 497580 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Indennità sostitutiva del preavviso - Carattere risarcitorio - Esclusione - Natura indennitaria e retributiva - Configurabilità - Conseguenze - Parziale divieto di cumulo tra pensione e retribuzione ex art. 20 d.P.R. n. 488 del 1968 - Rilevanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE
Il trattamento di preavviso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si risolva immediatamente, sì da poter conseguire la denominazione di indennità sostitutiva del preavviso, non ha un vero e proprio carattere risarcitorio, ma ha una natura giuridica indennitaria e retributiva. Conseguentemente esso assume rilevanza in relazione all'art. 20 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 che dispone la non cumulabilità, nella misura del 50% del loro importo, delle quote di pensione eccedenti i trattamenti minimi delle pensioni di invalidità liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi e fino alla concorrenza della retribuzione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)