diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 77 del 1975

Decisione
decisa il 1975-03-20, depositata il 1975-03-25
ECLI
ECLI:IT:COST:1975:77
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 7738

  • Diritto di difesa
  • Edilizia
  • Legge 25 novembre 1962, n. 1684, art. 29, secondo comma
  • Ingegnere capo del genio civile
  • Qualità di ufficiale di polizia giudiziaria
  • Facoltà di effettuare ulteriori accertamenti di carattere tecnico
  • Non sono violati gli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della costituzione
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962 n. 1684 (contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche"), già dichiarata infondata con sentenza n. 145 del 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n. 294 del 1974, senza che siano stati allegati o sussistano motivi che inducano a modificare le predette decisioni.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 3 maggio 1974 dal pretore di Arena nel procedimento penale a carico di Scopelliti Francesco, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974; 2) ordinanza emessa il 28 giugno 1974 dal pretore di Bovino nel procedimento penale a carico di Di Giovanni Antonietta Maria Filomena ed altri, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974. Udito nella camera di consiglio del 20 febbraio 1975 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata proposta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione; che, nei giudizi dinanzi a questa Corte, nessuna delle parti si è costituita né è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri; che i giudizi, relativi alla stessa questione, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento.
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 e con ordinanza n. 294 del 27 dicembre 1974, ha rispettivamente dichiarato non fondata e manifestamente infondata la indicata questione di legittimità costituzionale, proposta negli stessi termini da altri giudici; che non vengono allegati né sussistono motivi che inducano a modificare la predetta decisione.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative o per i giudizi davanti a questa Corte.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684, contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche", questione proposta, con le ordinanze indicate in epigrafe, con 8 riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze