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Sez. 2, Sentenza n. 7822 del 10/08/1998 (Rv. 517901 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI | Disposizione ex art. 345 secondo comma cod. proc. civ. (testo anteriore alla modifica) - Onere delle spese giudiziali - Deroga del principio della soccombenza - Esclusione - Potere del giudice di compensare le spese - Configurabilità - Mancato esercizio - Incensurabilità in cassazione.
Stato
decisa il 1998-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517901-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI

L'art. 345 cod. proc. civ. nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 52 legge 26 novembre 1990 n. 353, consente, ma non impone al giudice d'appello, nell'ipotesi considerata di derogare al principio della soccombenza che regola l'onere delle spese giudiziali, conferendogli il potere discrezionale di compensazione nell'ambito dell'art. 92 cod. proc. civ., il cui mancato esercizio non può essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in cassazione, ancorché non sorretto da alcuna motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)