Sez. 2, Sentenza n. 1227 del 10/02/1997 (Rv. 502314 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI | Documenti producibili in primo grado ma prodotti in appello - Potere del giudice di compensare le spese - Configurabilità.
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Per il disposto dell'art. 345 cod. proc. civ. (nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 52 legge 26 novembre 1990 n.353) la produzione in grado di appello di documenti che avrebbero potuto essere proposti in primo grado non impone al giudice di appello di derogare al principio della soccombenza che regola l'onere delle spese giudiziali, ma gli conferisce relativamente a questo soltanto un potere discrezionale di compensazione nell'ambito dell'art. 92 cod. proc. civ., il cui mancato esercizio non può essere dedotto come motivo di annullamento della decisione in Cassazione, ancorché non sorretto da alcuna motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)