Sez. 2, Sentenza n. 3483 del 15/10/1976 (Rv. 382234 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITA - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il carattere essenziale del termine, quando siffatta essenzialita non sia stata espressamente pattuita, puo desumersi implicitamente dalla natura e dall'oggetto del negozio nei casi in cui il rispetto del termine di esecuzione risulti indispensabile per il conseguimento dell'assetto di interessi in concreto perseguito col contratto e sia strettamente collegato alla realizzazione dello scopo del negozio, cioe alla esplicazione della sua funzione economica. Deve riconoscersi il carattere di essenzialita al termine in tutte le fattispecie negoziali in cui il ritardo nell'adempimento, concretandosi sostanzialmente in un inadempimento definitivo, importi la irrealizzabilita funzionale del negozio. (Conf 1636/69, mass n 340574).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)