Sez. 3, Sentenza n. 1193 del 17/02/1984 (Rv. 433336 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITÀ - NOZIONE - DEDUZIONE IMPLICITA DALLA NATURA O DALL'OGGETTO DEL NEGOZIO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - TERMINE ESSENZIALE PER UNA DELLE PARTI - ESSENZIALITÀ - NOZIONE - DEDUZIONE IMPLICITA DALLA NATURA O DALL'OGGETTO DEL NEGOZIO - AMMISSIBILITÀ.*
L'essenzialità del termine (nella specie per la redazione del rogito notarile di compravendita immobiliare), qualora non venga esplicitamente espressa dalle parti, può essere implicitamente desunta dalla natura o dall'oggetto del negozio, da valutare entrambi in relazione agli interessi perseguiti dalle parti ed alla possibilità di realizzarli od alle concrete circostanze del caso, quali emergono dalla manifestazione di volontà, sì da far ritenere che ogni utilità venga meno con il decorso della data indicata. Con la conseguenza che, ove non emerga nessuno di siffatti elementi rivelatori, va esclusa l'esistenza di un termine essenziale, ancorché le parti abbiano stabilito una data per lo adempimento. (V 6559/80, mass n 410345; (V 4842/80, mass n 408668; (V 3483/76, mass n 382234; (V 3445/71, mass n 355042).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1457
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)