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Sez. 5, Sentenza n. 2168 del 14/02/2001 (Rv. 543866 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Dichiarazione unica dei redditi - Coniugi in impresa familiare gestita dal marito - Art. 17 legge n. 114 del 1977 - Applicabilità - Accertamento in rettifica dei redditi delle persone fisiche - Notifica al solo marito, con indicazione della moglie quale titolare di quota parte del reddito - Sufficienza - Tutela della moglie partecipante - Impugnabilità della cartella esattoriale - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2001-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543866-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

La norma dettata dall'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114 - il quale stabilisce che, ove i coniugi abbiano presentato un'unica dichiarazione dei redditi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito e che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse e pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito - è applicabile anche allorché i coniugi facciano parte di un'impresa familiare gestita dal marito; ne consegue che se del reddito, accertato ai fini IRPEF nei confronti del marito, la moglie partecipante ad impresa familiare risponde e per la propria quota e, in via solidale, per quella del marito, costei è tuttavia legittimata ad impugnare gli atti conseguenti all'avviso di accertamento indirizzato al marito ed ormai divenuto definitivo, e così ad impugnare la cartella esattoriale deducendone peraltro i vizi limitatamente alla percentuale di partecipazione ad essa riferibile.

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)