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Sez. 1, Sentenza n. 9227 del 01/09/1993 (Rv. 483632 - 01)

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Contenuto - Sottoscrizione | Ricorso avverso l'accertamento in rettifica dei redditi delle persone fisiche derivanti da impresa familiare - Sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti - Necessità - Partecipante - Omessa sottoscrizione - Conseguenze - Coniugi facenti parte di una impresa familiare - Ricorso - Sottoscrizione da parte di entrambi - Necessità - Dichiarazione congiunta - Presentazione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1993-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483632-01

Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Ricorso introduttivo - Contenuto - Sottoscrizione

In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso l'accertamento in rettifica dei redditi delle persone fisiche derivanti da impresa familiare, dichiarati dai partecipanti alla stessa, deve essere sottoscritto da tutti i partecipanti (nella specie marito e moglie), con la conseguente inammissibilità del ricorso per i redditi di partecipazione accertati a carico del contribuente che non ha sottoscritto il ricorso. Tale principio non è derogato, per i coniugi che, facendo parte di una impresa familiare, hanno presentato dichiarazione congiunta, dal disposto dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977 n. 114 - il quale stabilisce che, nella ipotesi di dichiarazione congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito e che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse e pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito - atteso che la circostanza che l'avviso di accertamento debba essere notificato al marito e la responsabilità solidale della moglie non escludono la legittimazione della stessa a proporre autonoma impugnazione e, pertanto, non attribuiscono la legittimazione all'impugnazione, anche per essa, al marito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., Legge 13/04/1977 num. 114 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)