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Sez. 3, Sentenza n. 96 del 10/01/1975 (Rv. 373261 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - DIFETTO DELLA NORMALE PRUDENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373261-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - RESPONSABILITA AGGRAVATA - ESECUZIONE FORZATA - CONDANNA AL RISARCIMENTO - PRESUPPOSTI - DIFETTO DELLA NORMALE PRUDENZA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'accertare se ricorra l'elemento subiettivo del difetto della normale prudenza, ai fini della condanna al risarcimento dei danni ex art 96 cod proc civ, implica un apprezzamento di fatto non censurabile, come tale, in Sede di legittimita, se congruamente motivato. (V 0090/74, mass n 371561; 879/72, mass n 357104).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)