Sez. L, Sentenza n. 1918 del 03/02/2015 (Rv. 634611 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Obbligo di protezione ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro - Violazione - Responsabilità contrattuale e risarcitoria per danno morale - Compatibilità - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
L'obbligo ex art. 2087 cod. civ. del datore di lavoro di apprestare una particolare protezione al fine di assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore integra, al contempo, fonte di responsabilità contrattuale e risarcitoria (nella specie, del danno morale), in quanto la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)