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Sez. L, Sentenza n. 4184 del 24/02/2006 (Rv. 587299 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. e risarcibilità del danno morale - Compatibilità - Presupposto in caso di danno derivante da reato - Mancanza di un accertamento in sede penale - Accertamento "incidenter tantum" del giudice civile - Necessità - Colpa - Accertamento in base a presunzione di legge - Ammissibilità - Prova dell'elemento soggettivo in mancanza di presunzioni - Necessità - Sussistenza della colpa a carico del datore in caso di mancata prova liberatoria ex art 1218 cod. civ.
Stato
decisa il 2006-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587299-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti (il datore di lavoro) a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, siccome la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 cod. civ. .

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)