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Sez. 3, Sentenza n. 2394 del 13/11/1970 (Rv. 348636 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PARTI, POSIZIONE PROCESSUALE - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348636-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PARTI, POSIZIONE PROCESSUALE - CONCLUSIONI NUOVE - PROVE NUOVE - DIVIETO - LIMITI.*

A norma dell'art 394 cod proc civ, le parti nel giudizio di rinvio conservano la stessa posizione che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, con la conseguenza che esse a sostegno delle rispettive tesi possono proporre nuove questioni e prospettare nuove argomentazioni, ma non anche prendere conclusioni diverse da quelle prese nella precedente fase del giudizio di merito il che implica il divieto di dedurre nuove prove, se queste non siano rese necessarie dalla stessa sentenza di Cassazione, la quale abbia determinato un mutamento della impostazione della controversia o della situazione processuale delle parti. (V 2632'69, mass n 342258 2160'66, mass n 324218).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)