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Sez. 2, Sentenza n. 2160 del 03/08/1966 (Rv. 324218 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - NUOVE - IMPROPONIBILITA - LIMITI - PROVA TESTIMONIALE NUOVA FORMULATA IN RELAZIONE A UN AMPLIAMENTO DELLA DOMANDA ORIGINARIA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324218-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - NUOVE - IMPROPONIBILITA - LIMITI - PROVA TESTIMONIALE NUOVA FORMULATA IN RELAZIONE A UN AMPLIAMENTO DELLA DOMANDA ORIGINARIA - INAMMISSIBILITA.*

Nel giudizio di rinvio, le parti, in quanto sono reintegrate nella posizione processuale, che esse avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, sono obbligate a riproporre la controversia negli stessi termini e nello stato di istruzione anteriore alla data della sentenza annullata. Salvo il caso che la sentenza di annullamento abbia determinato un mutamento della situazione processuale tale da far sorgere l'esigenza dell'esplicazione di una ulteriore attivita difensiva, nel giudizio di rinvio non sono, pertanto, ammissibili ne la formulazione di nuove conclusioni, ne la deduzione di nuovi mezzi istruttori. In aderenza a questi principi e manifestamente inammissibile la deduzione di prova testimoniale nuova e formulata in relazione a un ampliamento della domanda originaria (introduzione nel processo di una situazione nuova maturatasi nel corso del giudizio), che, comportando un mutamento del petitum e della causa petendi, non e consentito ne giustificabile con le caratteristiche del giudizio di rinvio. (Conf 1764/65; 1576/65; 1574/65; 3219/49).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)