Sez. 3, Sentenza n. 4491 del 26/03/2003 (Rv. 561469 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Provvedimento di assegnazione di crediti - Potere del giudice di esecuzione di accertare anche d'ufficio l'esistenza e l'ammontare del credito da assegnare - Sussistenza.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
In materia di esecuzione forzata, con il provvedimento di assegnazione dei crediti di cui all'art. 553 cod. proc. civ. il giudice dell'esecuzione non deve limitarsi a determinare il valore dell'assegnazione, e quindi i limiti del trasferimento dei crediti, sulla base della sola richiesta del creditore procedente, ma deve esercitare, anche d'ufficio e al di fuori di una specifica contestazione insorta tra le parti, poteri di valutazione e, implicitamente, di eventuale riduzione di quanto domandato, ferma restando la possibilità per il creditore, sul quale grava l'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito, di impugnare detto provvedimento con opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)