Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16266 del 20/06/2018 (Rv. 649508 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO | Giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo - Funzione - Conseguenze - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO
Il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, previsto dagli artt. 548 e 549 c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 228 del 2012) ha la funzione di determinare l'oggetto del pignoramento, e quindi di accertare l'esistenza, i caratteri e la misura del credito del debitore verso il terzo; pertanto, ove sia possibile l'esatta determinazione del relativo importo, ad essa deve certamente procedersi in quella sede, restando preclusa tale possibilità al giudice dell'esecuzione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, proposta dal creditore contro l'ordinanza di improcedibilità emessa dal giudice dell'esecuzione, all'esito di una pronuncia ex art. 549 c.p.c. la quale, nell'accertare la sussistenza del credito del debitore nei confronti del terzo, non ne aveva determinato l'esatto ammontare).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)