Sez. 1, Sentenza n. 10400 del 25/11/1996 (Rv. 500765 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell'analogia - Valutazione del comportamento in base alla legge del tempo della sua verificazione - Successiva abrogazione della norma applicabile - Interpretazione in senso favorevole al trasgressore - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, i principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell'analogia, risultanti dall'art. 11 legge n. 689 del 1981, comportano l'assoggettamento del comportamento considerato alla legge del tempo del suo verificarsi, nonostante il sopravvenire di legge più favorevole, con l'ulteriore conseguenza che l'abrogazione della norma da applicare (nella specie, art. 8, terzo comma, legge n. 132 del 1987, in tema di responsabilità del proprietario di veicolo e del titolare di autorizzazione al trasporto per non aver impedito l'illecita circolazione di un veicolo, abrogato dall'art. 231 del D.Lgs. n. 285 del 1992, contenente il nuovo codice della strada) non può condurre all'interpretazione della stessa in senso favorevole al contravventore se a tale interpretazione non possa pervenirsi con i normali criteri ermeneutici.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 30/03/1987 num. 132 art. 8, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 231 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)