Sez. 1, Sentenza n. 3817 del 02/05/1997 (Rv. 504038 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Principi di legalità, irretroattività e di divieto di applicazione analogica - Applicabilità - Conseguenze - Assoggettamento del comportamento alla legge del tempo del suo verificarsi - Sopravvenuta entrata in vigore di disciplina più favorevole - Irrilevanza - Applicazione analogica dei principi di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 cod. pen. - Ammissibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento del comportamento considerato, alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, e senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, secondo e terzo comma del cod. pen. (Nella fattispecie, vertevasi in tema di sopravvenuta liberalizzazione valutaria indotta dal D.M. 27 aprile del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)