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Sez. 4, Sentenza n. 3853 del 16/02/1996 Ud. (dep. 16/04/1996) Rv. 205189 - 01

Stupefacenti - In genere | Attenuante prevista dall'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Riconoscimento - Verifica caso per caso, con riferimento ai risultati conseguiti in dipendenza dell'attivazione dell'interessato, dei comportamenti rilevanti - Obbligo del giudice - Disconoscimento dell'attenuante per essersi l'imputato limitato ad indicare il suo fornitore di droga, sia pure mediante identificazione su base fotografica - Mancanza di motivazione.
Stato
decisa il 1996-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205189-01

Stupefacenti - In genere

Il giudice è tenuto a verificare caso per caso, con riferimento ai risultati conseguiti in dipendenza dell'attivazione dell'interessato, i comportamenti rilevanti ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990. n. 309, non potendo questo essere tipizzato previamente. Egli non può, senza incorrere nel vizio di mancanza di motivazione, disconoscere tale circostanza sulla base dell'affermazione che l'imputato si è limitato ad indicare il suo fornitore di droga, sia pure mediante identificazione su base fotografica, dovendo spiegare la ragione per cui tale condotta non abbia permesso il conseguimento dei risultati previsti dal citato art. 73 per la concessione dell'attenuante (in particolare, se per verifica dell'inconsistenza o insufficienza ovvero non significatività dell'indicazione del prevenuto oppure per suo rifiuto di successive, necessarie collaborazioni, eventualmente richiestegli). (V. anche sent. sez. IV n. 663, ud. 13 marzo 1996, ric. Scarnera, di annullamento con rinvio della decisione di secondo grado che non aveva riconosciuto l'attenuante ad un imputato che aveva indicato i fornitori di cocaina residenti nei paesi di produzione sudamericani e la rete di correi in Italia).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)