Sez. 4, Sentenza n. 7956 del 15/01/2015 Ud. (dep. 23/02/2015) Rv. 262438 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Applicazione - Condizioni - Specifica motivazione - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, per l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento operoso di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto ad accertare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, con una valutazione che non è suscettibile di censura in Cassazione, ove supportata da motivazione logica ed esaustiva. (Nella specie, la Corte ha censurato la decisione del giudice di appello, il quale, in riforma della sentenza di primo grado, aveva concesso la circostanza attenuante in oggetto senza accertare in positivo la valenza del contributo collaborativo dell'imputato ma limitandosi ad escludere apoditticamente la calunniosità delle dichiarazioni rese).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)