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Sez. 3, Sentenza n. 39413 del 27/09/2007 Ud. (dep. 25/10/2007) Rv. 238063 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Danno al prestigio ed all'immagine della P.A. - Risarcimento dovuto all'Ente locale - Rigetto dell'istanza - Rilevanza del comportamento colposo dell'Ente - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238063-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

È affetta dal vizio di illogicità della motivazione la sentenza che, affermata la responsabilità penale dell'autore dei reati in materia ambientale, rigetti la richiesta di risarcimento del danno al prestigio ed all'immagine dell'Ente (nella specie, l'Amministrazione provinciale) imputando a quest'ultimo carenze nell'esercizio della vigilanza sull'attività imprenditoriale causativa del danno, in quanto il comportamento colposo dell'Ente non elide il danno ma può integrare soltanto un concorso di colpa incidente sulla quantificazione concreta del danno medesimo, a norma dell'art. 2056 in relazione all'art. 1227 cod. civ..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)