Sez. 3, Sentenza n. 22539 del 05/04/2002 Ud. (dep. 10/06/2002) Rv. 221879 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Risarcimento del danno - Legittimazione ad agire dello Stato e degli Enti territoriali - Necessità di perdita economica o di spese - Esclusione - Fondamento.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In materia ambientale, al fine della legittimazione ad agire per il risarcimento del danno da parte dello Stato e degli enti territoriali minori non si richiede che questi abbiano affrontato spese per riparare il danno o che abbiano subito una perdita economica, atteso che la considerazione secondo la quale il diritto al risarcimento sorgerebbe soltanto a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, risulta superata dalla funzione di tutela della collettività e delle comunità presenti nell'ambito territoriale di tali Enti, nonché dalla esistenza di interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che fanno capo ai predetti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)