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Sez. 1, Sentenza n. 11335 del 27/04/2026 (Rv. 677838-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE | Riconoscimento delle decisioni straniere - Obbligazioni alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009 - Nozione - Individuazione - Criteri. GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677838-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - IN GENERE

In tema di riconoscimento delle decisioni straniere, ai sensi del Regolamento (CE) n. 4 del 2009, rientrano nella nozione di obbligazioni alimentari tra persone che sono state coniugate,

indipendentemente dalla denominazione utilizzata dal diritto nazionale, sia gli obblighi di corresponsione di un assegno periodico, sia l'attribuzione di una somma una tantum, sia l'attribuzione di un bene in proprietà, sia l'assunzione di obblighi di garanzia reale o personale, purché, secondo un approccio di tipo funzionale, venga accertato che la prestazione è diretta a garantire il sostentamento del coniuge bisognoso e che l'ammontare della stessa è determinato prendendo in considerazione le esigenze e le risorse di ciascuno dei coniugi, mentre esulano da tale nozione le prestazioni che attengono unicamente alla ripartizione tra le parti della proprietà di beni.

Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 1, Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 1, Regolam. Consiglio CEE del 2009 num. 4 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)