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Sez. 2, Sentenza n. 3300 del 28/03/1998 (Rv. 514068 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita - Connessa domanda proposta dal promittente venditore, di condanna del promissario al pagamento del prezzo - Obbligazione degli interessi - Configurabilità - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514068-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di contratto preliminare di vendita, quando la richiesta di esecuzione in forma specifica del negozio a mente dell'art. 2932, comma primo, cod. civ. (e quindi di pronuncia di sentenza produttiva degli effetti della programmata traslazione negoziale) venga azionata dal promittente venditore, l'ulteriore domanda - a questa complementare - di condanna del promissario al pagamento del prezzo concordato si configura come un'ordinaria azione di condanna intesa ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione avente ad oggetto una somma di danaro. Da ciò consegue che, nell'ipotesi di ravvisata fondatezza ed accoglibilità di tale domanda, gli interessi sulla somma con la stessa rivendicata restano senz'altro dovuti, a mente dell'art. 1282 cod. civ, a titolo corrispettivo, con decorrenza dalla data in cui il credito azionato viene riscontrato come divenuto liquido ed esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)