Sez. 6, Sentenza n. 33577 del 01/07/2015 Cc. (dep. 29/07/2015) Rv. 264431 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE | Trattato di estradizione Italia/Canada - Motivi di rifiuto obbligatorio - Prescrizione - Rilevanza del decorso della prescrizione secondo la legge dello stato richiesto - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - IN GENERE
Ai fini dell'estradizione da o verso il Canada, la clausola contenuta nell'art. III, lett. e), del Trattato bilaterale del 13 gennaio 2005, ratificato con L. n. 7 del 2008, prevede, quale motivo obbligatorio di rifiuto della consegna, solo la prescrizione intervenuta secondo la legge dello Stato richiedente.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/01/2005, Legge 07/01/2008 num. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)