Sez. 6, Sentenza n. 17113 del 16/03/2004 Cc. (dep. 13/04/2004) Rv. 227847 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Richiesta di estradizione relativa a reato prescritto - Non accoglimento - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
La sopravvenuta prescrizione del reato costituisce causa ostativa alla estradizione per l'estero e qualora il trattato internazionale non specifichi in base a quale normativa deve essere calcolata la prescrizione, la valutazione deve avvenire sia in base alla legge dello Stato richiedente che dello Stato richiesto. (Fattispecie relativa al trattato internazionale Italia-Canada ratificato con legge 22 aprile 1985 n. 158).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)