Sez. 2, Sentenza n. 2544 del 19/10/1967 (Rv. 329885 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - MANCATA PRONUNZIA SULLA RICHIESTA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE PERSONALE DEL DIFENSORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - MANCATA PRONUNZIA SULLA RICHIESTA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE PERSONALE DEL DIFENSORE.*
E viziata per omesso esame di punto decisivo la decisione del giudice di merito che non provveda sulla richiesta di distrazione delle spese e degli onorari avanzata dal difensore della parte vittoriosa. Tale vizio e denunziabile in Cassazione direttamente e personalmente dal difensore interessato. (Conf. 609-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)