Sez. 3, Sentenza n. 2386 del 09/07/1968 (Rv. 334742 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE RICHIEDENTE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA SULLA DISTRAZIONE - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - SENTENZA CHE ABBIA OMESSO DI PRONUNCIARE SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPUGNABILITA AD OPERA DEL DIFENSORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - RICHIESTA DI DISTRAZIONE - QUALITA DI PARTE DEL DIFENSORE RICHIEDENTE - ESCLUSIONE - CONTROVERSIA SULLA DISTRAZIONE - ASSUNZIONE DELLA QUALITA DI PARTE - SENTENZA CHE ABBIA OMESSO DI PRONUNCIARE SULLA RICHIESTA DI DISTRAZIONE - IMPUGNABILITA AD OPERA DEL DIFENSORE.*
La richiesta di distrazione delle spese giudiziali non attribuisce al difensore la qualita di parte bensi quella di semplice adiectus solutionis causa pero il difensore, quando abbia richiesto la distrazione, assume la qualita di parte allorche sorga controversia sulla distrazione e cioe quando la sentenza non abbia provveduto sulla relativa istanza o l'abbia respinta ovvero quando sia comunque in contestazione il diritto del difensore alla distrazione. In tali casi il difensore e legittimato ad impugnare in proprio la decisione per la parte che concerne la sua istanza. Nel caso che il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sulla distrazione la sentenza e viziata per omesso esame di un punto decisivo, non gia affetta da un semplice errore materiale. (V. 2544-67, massima n. 329885).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)