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Sez. 6, Sentenza n. 1166 del 16/10/1970 Ud. (dep. 20/02/1971) Rv. 116798 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RESTITUZIONE DEL TOLTO - REATO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1970-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/116798-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO - RESTITUZIONE DEL TOLTO - REATO DI FALSO IN ATTO PUBBLICO - INAPPLICABILITA.*

L'attenuante di cui all'art 62 n 6, prima ipotesi, cod pen (restituzione del tolto o completo risarcimento del danno) non e applicabile al reato di falso in atto pubblico anche quando il danno risarcito sia derivato da reato lesivo del patrimonio che il falso sia servito ad eseguire o ad occultare (truffa, peculato, ecc).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)