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Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 15/06/1988 Ud. (dep. 27/08/1988) Rv. 179130 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*
Stato
decisa il 1988-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179130-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - RICEVUTA DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA - ATTENUANTE DELLA RIPARAZIONE DEL DANNO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - RATIO.*

La circostanza attenuante della riparazione del danno, ancorché astrattamente compatibile con i delitti di falso in atto pubblico, non è in concreto applicabile allorché la falsificazione cada sulla ricevuta di versamento della tassa automobilistica, in quanto il suo ritardato pagamento non soddisfa l'integralità del risarcimento, né può farsi rientrare nella sfera dell'obbligazione risarcitoria il pagamento della soprattassa dovuta per l'illecito amministrativo consistito nel mancato pagamento della tassa. (Conf mass n 166426, sulla prima parte; (Conf mass n 124412, sulla prima parte; (Conf mass n 115687, sulla prima parte; (Conf mass n 113879, sulla prima parte; (Conf mass n 103902, sulla prima parte; (Conf mass n 098683, sulla prima parte; (contra mass n 148139; (contra mass n 118818; (contra mass n 117085; (contra mass n 116798; (contra mass n 104461).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Legge 24/01/1978 num. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)