Sez. 6 - , Sentenza n. 18603 del 23/02/2021 Cc. (dep. 12/05/2021) Rv. 281095 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Custodia cautelare - Revoca ex art. 714, comma 4-bis cod.proc.pen. - Decorrenza del periodo di tre mesi.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In materia di estradizione, il termine di tre mesi, di cui all'art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen., decorso il quale la misura cautelare è revocata se la consegna non è stata effettuata, deve computarsi non dal giorno di emissione del provvedimento del Ministero della Giustizia che concede l'estradizione, ma solo da quando esso diventi eseguibile, in seguito alla intervenuta definizione della fase giurisdizionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)