Sez. 6 - , Sentenza n. 33682 del 16/10/2020 Cc. (dep. 27/11/2020) Rv. 279927 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Estradizione per l’estero – Custodia cautelare applicata a conclusione della fase giurisdizionale – Termine di durata previsto dall’art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen. – Applicabilità – Esclusione – Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione, la custodia cautelare applicata su richiesta del Ministro della giustizia, a seguito della definitività del decreto di estradizione, non è soggetta al termine di durata previsto dall'art. 714, comma 4-bis, cod. proc. pen., in quanto la misura coercitiva adottata a conclusione della fase giurisdizionale è volta esclusivamente a dare attuazione alle concrete modalità di consegna e prescinde dalla sussistenza delle esigenze cautelari.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 718 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/10/1983 art. 13 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)