Sez. 5, Sentenza n. 7554 del 23/05/2002 (Rv. 554670 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero da imprese italiane - Esenzione dall'ILOR - Condizioni - Stabile organizzazione all'estero con gestione e contabilità separate - Contabilità separata - Nozione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI (I.L.O.R.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di esenzione dall'ILOR dei redditi derivanti da attività commerciali esercitate all'estero da imprese residenti nel territorio dello Stato, al fine di verificare l'esistenza, per le stabili organizzazioni all'estero delle imprese medesime, di una contabilità separata - richiesta dall'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, e ora dall'art. 117 del d.P.R. n. 917 del 1986 -, non deve aversi riguardo all'esistenza delle scritture contabili indicate nel primo comma dell'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ma solo, ai sensi del quinto comma della norma medesima, all'idoneità delle scritture, tenute dalle dette stabili organizzazioni, a soddisfare l'esigenza di una distinta rilevazione dei fatti di gestione che le interessano e della separata determinazione dei risultati dell'esercizio.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 599 art. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)