Sez. 5, Sentenza n. 22848 del 11/11/2005 (Rv. 585130 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE | Redditi di imprese esercenti attività commerciali all'estero - Rilevazione separata dei fatti di gestione e dei risultati di esercizio - Fondamento - Determinazione del reddito imponibile - Somma dei redditi della gestione metropolitana e di quelli delle filiali estere.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE
In tema di I.R.P.E.G. dovuta da società, enti o imprenditori che esercitino attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni, l'obbligo di rilevare distintamente nella contabilità i fatti di gestione che interessano le predette organizzazioni, nonchè di determinare separatamente i risultati dell'esercizio relativi a ciascuna di esse, è previsto dall'art. 14 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 esclusivamente per motivi di trasparenza e per consentire lo scomputo delle imposte corrisposte all'estero, e non esclude che l'imposta debba essere applicata sul reddito complessivo dell'impresa, comprensivo sia dei redditi prodotti dalla gestione metropolitana che di quelli complessivi di tutte le varie filiali estere, e non separatamente sui redditi di ciascuna delle filiali estere.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)