Sez. 1, Sentenza n. 1734 del 02/03/1999 (Rv. 523748 - 01)
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE | Legge regione Veneto n. 44 del 1982 - Definizione dell'"attività di cava" (art. 2) - Riferimento ad ogni giacimento ovunque situato contenente i materiali elencati nell'art. 2 R.D. 1443 del 1927 - Eccezione relativa ai materiali litoidi estratti dagli alvei dei corsi d'acqua - Conseguenze in tema di estrazioni abusive - Attività estrattiva esercitata lungo un alveo abbandonato - Competenza regionale (e provinciale in via delegata) - Sussistenza - Competenza del magistrato delle acque - Esclusione - Fondamento.
MINIERE, CAVE E TORBIERE - CAVE E TORBIERE - IN GENERE
In tema di cave, la norma di cui all'art. 2 della legge regione Veneto n. 44 del 1982 (che, al primo comma, definisce l'attività di cava comprendendovi tutti i lavori di coltivazione dei giacimenti formati dai materiali, industrialmente utilizzabili, classificati "di seconda categoria" ed elencati nell'art. 2, terzo comma del R.D. 1443/1927) va interpretata nel senso della generale devoluzione alla competenza regionale (nonché provinciale, in via delegata) dell'attività amministrativa (autorizzativa, concessoria e di controllo) attinente alla coltivazione di ogni giacimento, ovunque situato, che abbia per oggetto l'estrazione dei materiali elencati, con la sola eccezione (art. 2 citato, secondo comma) dei materiali litoidi siti negli alvei dei corsi d'acqua e nelle zone golenali, la cui regolamentazione spetta, invece, quanto al rilascio delle necessarie autorizzazioni e concessioni, nonché al controllo ed alla vigilanza sull'attività stessa, alla competente autorità idraulica (magistrato delle acque), legittimata al controllo, in via esclusiva, del regime delle acque, ben suscettibile di modificazioni per effetto di escavazioni praticate dagli alvei e dalle rive. Ne consegue che, in assenza di tale esigenza di controllo, per essere l'alveo ormai abbandonato (e, quindi, per essere l'attività estrattiva insuscettibile di influire sul regime delle acque), l'attività di cava rientra senz'altro nell'ambito della previsione generale di cui al primo comma del citato art. 2 (restando del tutto irrilevante la natura demaniale o meno del terreno ove essa venga esercitata), così che del tutto legittima deve ritenersi l'ordinanza irrogativa di una sanzione amministrativa per estrazione abusiva emessa dal presidente della provincia, e non dall'autorità idraulica, con riferimento ad attività estrattiva svolta nell'alveo dismesso da un torrente.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 07/09/1982 num. 44 art. 2, Regio Decr. 29/07/1927 num. 1443 art. 2, Cod. Civ. art. 947
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)