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Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno

Testo vigente

Titolo I. Classificazione delle coltivazioni di sostanze minerali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 14 aprile 1927 - Anne V - n. 571;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per le finanze e per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali e delle energie del sottosuolo, industrialmente utilizzabili, sotto qualsiasi forma o condizione fisica, sono regolate dalla presente legge.

Art. 2

1. Le lavorazioni indicate nell'art. 1 si distinguono in due categorie: miniere e cave.

2. Appartengono alla prima categoria la ricerca e la coltivazione delle sostanze ed energie seguenti:

  1. a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, anche se detti minerali siano impiegati direttamente;

  2. b) grafite, combustibili solidi, liquidi e gassosi, rocce asfaltiche e bituminose;

  3. c) fosfati, sali alcalini e magnesiaci, allumite, miche, feldspati, caolino e bentonite, terre da sbianca, argille per porcellana e terraglia forte, terre con grado di refrattarieta' superiore a 1630 gradi centigradi;

  4. d) pietre preziose, granati, corindone, bauxite, leucite, magnesite, fluorina, minerali di bario e di stronzio, talco, asbesto, marna da cemento, pietre litografiche;

  5. e) sostanze radioattive, acque minerali e termali, vapori e gas.7

3. Appartiene alla seconda categoria la coltivazione:

  1. a) delle torbe;

  2. b) dei materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;

  3. c) delle terre coloranti, delle farine fossili, del quarzo e delle sabbie silicee, delle pietre molari, delle pietre coti;

  4. d) degli altri materiali industrialmente utilizzabili ai termini dell'art. 1 e non compresi nella prima categoria.

Art. 3

1. Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria di sostanze non indicate nell'articolo precedente, si provvede con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

2. Con decreto Reale, promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere ed il Consiglio di Stato, le sostanze comprese nella seconda delle categorie suddette possono essere incluse nella prima.

3. In entrambe le ipotesi prevedute nei due commi precedenti, si seguono, in quanto applicabili, le norme transitorie contenute nel R. decreto 29 luglio 1927-V, n. 1443.

Titolo II. Miniere. Capitolo I. - Ricerche minerarie.

Art. 4

1. La ricerca delle sostanze minerali e' consentita solo a chi sia munito di permesso, ....

Art. 6

1. Il permesso di ricerca non puo' accordarsi per durata superiore a tre anni. Puo' essere prorogato, previa constatazione, da farsi a spese del ricercatore, delle opere eseguite e dei risultati ottenuti.

Art. 7

1. Il ricercatore deve corrispondere allo Stato il diritto proporzionale annuo di L. 2 per ogni ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso.2356

Art. 8

1. Il permesso di ricerca non puo' essere ceduto senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

2. Ogni trasferimento e' soggetto al diritto fisso di L. 1000.

3. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata e' nulla tanto fra le parti quanto in confronto dell'Amministrazione.

Art. 9

1. Il Ministro per l'economia nazionale puo' pronunciare la decadenza dal permesso:

  1. 1° quando non siasi dato principio ai lavori nei termini stabiliti e, in difetto di un termine specifico, entro tre mesi dal giorno in cui il permesso fu rilasciato;

  2. 2° quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi;

  3. 3° quando non siano osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni degli articoli 8 e 12 del presente decreto;

  4. 4° quando non sia pagato il diritto proporzionale indicato nell'art. 7.

2. In nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennita' verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori.

3. Contro il provvedimento che pronuncia la decadenza dal permesso di ricerca e' ammessa opposizione. Questa e' decisa dallo stesso Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

4. Contro il provvedimento che pronuncia sulla opposizione non e' ammesso alcun gravame ne' in via amministrativa ne' in via giudiziaria.

Art. 10

1. I possessori dei fondi, compresi nel perimetro al quale si riferisce il permesso, non possono opporsi ai lavori di ricerca, fermi restando i divieti contenuti nella legge di polizia mineraria 30 marzo 1893, n. 184.

2. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni cagionati dai lavori di ricerca.

3. Il proprietario del terreno soggetto alle ricerche ha facolta' di esigere una cauzione.

4. Quando le parti non siansi accordate, l'ingegnere capo del distretto minerario, sentito, ove occorra, l'avviso di un perito, stabilira' d'ufficio, provvisoriamente, l'ammontare del deposito, eseguito il quale il ricercatore potra' dare esecuzione ai lavori.

5. Ogni ulteriore contestazione tra il proprietario del suolo e il ricercatore sara' decisa dall'autorita' giudiziaria.

Art. 11

1. Nei limiti dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione, puo' essere dato altro permesso di ricerca, ma per sostanze diverse e sempreche' i nuovi lavori non siano incompatibili con quelli della ricerca o della concessione preesistenti.

2. Nel caso di disaccordo fra gli interessati, il Ministro per l'economia nazionale provvede, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art. 12

1. E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di coltivazione.

2. In nessun caso si puo' disporre delle sostanze minerali estratte, senza l'autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

3. La facolta' di autorizzare la utilizzazione suddetta puo' essere delegata all'ingegnere capo del distretto minerario.